venerdì 24 maggio 2013

COME OTTENENRE UNA PENSIONE IN 12 ANNI SENZA VERSARE CONTRIBUTI


Legge MOSCA


Non è una mia legge personale, ma è stata inserita nel 1974.


La legge Mosca costa agli italiani 25 miliardi di lire: pensione super per Napolitano.

L’attuale presidente della Repubblica e l’ex presidente del Senato (Napolitano e Marini) beneficiano della legge Mosca, così chiamata dal nome dell’esponente della Cgil, Giovanni Mosca, che ne fu il relatore. Ecco le modalità con le quali attingere denaro tramite la suddetta normativa: bastava la semplice dichiarazione del rappresentante del partito o del sindacato e all’interessato veniva versata la pensione, oltre naturalmente gli arretrati a partire dal 1948. Via via prorogata, della legge Mosca hanno finito per avvantaggiarsene qualcosa come 40mila persone. Con un costo per lo Stato e dunque per i contribuenti calcolato, per difetto, in 25mila miliardi di vecchie lire.

Molte persone, pur senza averne i titoli, approfittarono della legge Mosca per ottenere una pensione a costo zero e, salvo qualche caso isolato, le inchieste finirono per insabbiarsi. Tra i beneficiari della legge Mosca, molti nomi della politica e del sindacato, gran parte dei quali ancora in attività:
Armando Cossutta, Pci, Pdci
Achille Occhetto, Pci, Pds
Giorgio Napolitano, Pci
Sergio D’Antoni, Dc, Democrazia euroea, Pd, ex segretario Cisl
Pietro Larizza, calabrese, ex segretario della Uil
Franco Marini, Dc, Ppi, Pd, ex presidente del Senato
Ottaviano del Turco, Psi, Sdi, già Ministro delle Finanze e presidente della regione Abruzzo
La scomparsa Nilde lotti.
 
Ancora credete in questa casta politica????
 
 

Questo è il testo integrale della legge:
 
 
 XVI LEGISLATURA 
 CAMERA DEI DEPUTATI 
   
      N. 74 

   
   

 Pag. 1  
   
 PROPOSTA DI LEGGE 
 d'iniziativa del deputato STUCCHI 
 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'applicazione della   legge 11 giugno 1974, n. 252  , in materia di regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione 
 Presentata il 29 aprile 2008 

        
 Onorevoli Colleghi!   -   La presente proposta di legge prende le mosse dalla necessità di fare chiarezza sui fatti concernenti l'emanazione e la successiva applicazione della   legge 11 giugno 1974, n. 252  , cosiddetta   «  legge Mosca  »  ,   recante norme per la regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.  
       Tale legge, approvata nel 1974 e prorogata più volte fino al marzo del 1980, ha permesso a circa 40.000 persone di beneficiare di pensioni agevolate e di godere del riscatto a basso costo degli anni trascorsi nel partito politico o nel sindacato. 
       È stato calcolato che il costo per l'erario provocato da questo   «  esercito  »   di persone ha superato i 25.000 miliardi di lire, ovvero gli attuali 17 miliardi di euro: una cifra superiore a quella prevista da molte leggi finanziarie! 
       Il meccanismo era semplice. In molti casi sembra che venissero dichiarati anni, persino decenni,   «  falsi  »   di attività lavorativa o nel corso dei quali l'attività era stata esercitata in maniera non continuativa. Tra i soggetti beneficiari della legge Mosca, poi scoperti e costretti alla restituzione delle somme indebitamente sottratte all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), alcuni risultavano aver fatto gli autisti addirittura fin dall'età di dodici anni, altri risultavano detenuti o soldati in guerra! 
       Diverse vicende giudiziarie nel corso degli anni hanno visto comparire sui banchi degli imputati pensionati che avevano usufruito delle agevolazioni della legge Mosca.  
   

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       Giova ricordare che la legge è stata approvata in momenti in cui il Governo si trovava a fare i conti con il delicato terreno dei tagli alla spesa sociale, mentre, dall'altra parte, toglieva fior di contributi all'INPS versati da chi aveva cominciato veramente a lavorare in giovane età, non solo figurativamente, e che tutt'ora sta pagando anche per le pensioni dei finti invalidi! 
       Ogni tentativo che è stato proposto nel corso degli anni di fare chiarezza sulla vicenda, con interrogazioni parlamentari o presso gli organi comunali a firma di vari esponenti del centro  -  destra, è stato seguito da un silenzio disarmante. 
       La presente proposta di legge vuole indagare sui metodi applicati e vuole valutare l'effettiva esistenza dei requisiti di quanti sono riusciti, con troppa facilità, a ottenere importanti riconoscimenti previdenziali. A tale fine si reputa che lo strumento più idoneo sia l'istituzione di un'apposita Commissione parlamentare di inchiesta.  
   

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 PROPOSTA DI LEGGE 
 Art. 1. 
 (Istituzione e composizione di una Commissione parlamentare di inchiesta). 
       1. È istituita, ai sensi dell'  articolo 82 della Costituzione  , una Commissione parlamentare di inchiesta sull'applicazione della   legge 11 giugno 1974, n. 252  , e successive modificazioni, in materia di regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione, di seguito denominata «Commissione».  
       2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. 
       3. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'Ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. 
 Art. 2. 
 (Compiti e durata della Commissione). 
       1. Compito della Commissione è quello di accertare se, nel merito, la   legge 11 giugno 1974, n. 252  , e successive modificazioni, è stata applicata in modo: 
             a)  discriminatorio rispetto agli aventi diritto alla regolarizzazione delle proprie posizioni previdenziali e assicurative; 
             b)  discrezionale da parte della commissione centrale istituita, ai sensi dell'articolo 3 
   

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 della   legge 11 giugno 1974, n. 252  , e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presieduta dal Ministro, avente il compito di esaminare le dichiarazioni presentate dai vertici politici per la regolarizzazione delle posizioni di cui alla lettera   a)  ed esprimere un parere vincolante all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la successiva istruttoria;               c)  eccessivamente oneroso, quantificando gli eventuali danni provocati all'erario. 
       2. Compito della Commissione è, altresì, il riesame degli atti, delle dichiarazioni e delle posizioni di tutti i beneficiari della   legge 11 giugno 1974, n. 252  , e successive modificazioni, inoltrando all'INPS domanda di accesso alla relativa documentazione.  
       3. La Commissione resta in carica un anno dall'avvenuta costituzione e procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. 
       4. Al termine dei suoi lavori, la Commissione presenta al Parlamento una relazione finale sulle risultanze dell'attività svolta e trasmette i risultati del suo operato alla magistratura ordinaria. 
 Art. 3. 
 (Testimonianze). 
       1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384-  bis  del   codice penale  .  
       2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. 
 Art. 4. 
 (Acquisizione di atti e documenti. Segreto). 
       1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'  articolo 329 del codice di procedura penale  , copie di 
   

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 atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'  articolo 329 del codice di procedura penale  , emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.  
       2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. 
       3. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti e i documenti di cui al comma 2. 
       4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'  articolo 326 del codice penale  .  
       5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.  
 Art. 5. 
 (Organizzazione). 
       1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. 
   

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       2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.  
 Art. 6. 
 (Entrata in vigore). 
       1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 


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